Soggetti obbligati:
I contribuenti proprietari di immobili che, entro il 30 settembre 2011, sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici se nel 2010 sono intervenute modifiche all’immobile, tali da comportare una rideterminazione dell’Ici. Si tratta, tuttavia, di casi limitati, in quanto l’adempimento riguarda le variazioni per le quali non è stato possibile utilizzare il Modello unico informatico (Mui), che viene utilizzato dai notai per effettuare, con procedure informatiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Modalità:
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione ICI, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
ATTENZIONE
Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, come anche fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare capillare informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.