Titolare effettivo: dal 10.07.2027 nuovi formati UE per comunicare i dati al Registro

28 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

Nuove regole europee per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva: il Regolamento UE 2026/2354 stabilisce informazioni obbligatorie, formati standardizzati e controlli per l'accettazione delle comunicazioni.

Dal 10 luglio 2027 entreranno in applicazione le nuove disposizioni europee sui formati da utilizzare per comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi ai registri centrali degli Stati membri.

Le novità sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione del 16 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 ottobre 2026.

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640, nell'ambito del nuovo quadro europeo antiriciclaggio, e punta a rendere più omogenee, complete e interoperabili le informazioni contenute nei registri nazionali.

Vediamo quali dati dovranno essere comunicati e quali sono le principali novità per società e altri soggetti interessati.

Titolare effettivo: quali informazioni devono essere trasmesse

L'articolo 1 del regolamento individua i formati per comunicare i dati identificativi delle persone fisiche individuate come titolari effettivi.

Tra le informazioni previste figurano:

  • nome e cognome completi;
  • luogo e data di nascita;
  • indirizzo e Paese di residenza;
  • cittadinanza o cittadinanze;
  • tipo, numero e Paese di rilascio del documento di identità.

Accanto ai dati anagrafici occorre indicare la natura e la portata dell'interesse beneficiario, precisando se la proprietà sia diretta o indiretta.

Per le società, la percentuale di partecipazione deve poter essere espressa con due cifre decimali.

Il regolamento distingue inoltre diverse modalità di esercizio del controllo, tra cui diritti di voto, poteri di nomina, diritti di veto, accordi fiduciari e rapporti familiari.

È prevista anche l'indicazione della data dalla quale il soggetto detiene l'interesse beneficiario.

Società con partecipazioni indirette: come rappresentare la catena di controllo

Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture proprietarie complesse, nelle quali la titolarità effettiva è riconducibile a partecipazioni detenute attraverso più società o istituti giuridici.

L'articolo 2 e l'allegato I prevedono che le informazioni sull'assetto proprietario e di controllo siano trasmesse mediante dati strutturati oppure attraverso il caricamento di un file.

La rappresentazione grafica della struttura, o organigramma, deve consentire di individuare:

  • società e altri soggetti coinvolti;
  • eventuali rapporti fiduciari;
  • collegamenti diretti e indiretti;
  • percentuali di partecipazione;
  • persone fisiche che esercitano il controllo finale.

L'obiettivo è rendere ricostruibile l'intera catena proprietaria, anche quando comprende più livelli societari.

Trust e istituti giuridici: informazioni sul patrimonio e sui beneficiari

Specifiche disposizioni, contenute nell'articolo 3, riguardano i trust e gli istituti giuridici affini.

Le informazioni comprendono l'identificativo dell'istituto, gli atti costitutivi o equivalenti, il diritto applicabile, l'eventuale revocabilità e le finalità perseguite.

È inoltre prevista una classificazione del valore delle attività detenute o amministrate attraverso fasce patrimoniali, da importi inferiori a 1.000 euro fino a valori superiori a 50 milioni di euro.

Per i beneficiari, i formati distinguono i soggetti identificabili individualmente dalle classi di beneficiari non ancora identificabili singolarmente.

Comunicazioni al Registro: controlli sui dati e decorrenza

L'articolo 5 introduce una lista minima di controllo che gli organismi responsabili dei registri centrali devono rispettare prima di accettare le informazioni trasmesse.

La comunicazione deve contenere i dati personali del titolare effettivo e quelli necessari a individuare la natura e la portata del suo interesse beneficiario.

Per società e istituti giuridici sono richiesti anche i dati identificativi di base e, nei casi previsti, quelli relativi alla struttura proprietaria.

Gli allegati tecnici stabiliscono inoltre regole uniformi di compilazione: le date devono seguire il formato aaaa-mm-gg, mentre gli indirizzi devono rispettare campi standardizzati.

Le nuove disposizioni si applicano dal 10 luglio 2027, come stabilito dall'articolo 6.

Per le registrazioni già effettuate prima di tale data non è previsto un adeguamento immediato e generalizzato ai nuovi formati; gli Stati membri potranno tuttavia richiederne l'utilizzo in occasione dei successivi aggiornamenti.

Il regolamento disciplina quindi le modalità tecniche della comunicazione, senza introdurre autonomamente un nuovo termine generalizzato per la presentazione delle dichiarazioni in Italia.