Socio accomandante e responsabilità per debiti tributari

10 Febbraio 2026 in Notizie Fiscali

Con l'Ordinanza n 2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, soffermandosi in particolare sulla posizione del socio accomandante e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per il richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 3625/2025, che rafforzano le garanzie difensive dei soci.

Socio accomandante e responsabilità per debiti triburati

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni relative a una società in accomandita semplice (s.a.s.) ormai estinta.
Il debito tributario era stato oggetto, in precedenza, di accertamento con adesione, con pagamento della prima rata e mancato versamento delle successive.

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella direttamente ai soci, tra cui un socio accomandante, ritenuto responsabile del debito residuo.

Il contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.


In sintesi, l’Amministrazione finanziaria sosteneva:

  • la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente;
  • l’inammissibilità del ricorso del socio, in quanto la pretesa tributaria sarebbe divenuta definitiva nei confronti della società;
  • la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 e delle norme civilistiche sulla responsabilità dei soci.

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi proposti.

Sul piano processuale, i giudici hanno ribadito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell’atto e non in modo formalistico, richiamando un orientamento ormai consolidato.

Quanto alla decadenza, la Corte ha chiarito che il termine per impugnare la cartella decorre dalla notifica al singolo socio, e non da quella effettuata alla società ormai estinta.

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però la responsabilità del socio accomandante.

La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:

  • non è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
  • risponde solo nei limiti della quota di liquidazione eventualmente percepita;
  • non può essere destinatario diretto della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.

La responsabilità limitata prevista dall’art. 2313 c.c. non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell’estinzione della società.

Elemento di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui:

per agire nei confronti dei soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova della distribuzione di utili o somme al socio accomandante, né sulla base di un bilancio finale né attraverso altri elementi presuntivi gravi e concordanti.