Con il Provvedimento n 296141 del 23 ottobre le Entrate fissano modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027.
Attenzione che l'adezione al CPB di quest'anno scade il prossimo 2 novembre.
Ravvedimento speciale CPB: adesione tra il 1 gennaio e il 15 marzo 2027
Ravvedimento speciale per gli anni dal 2020 al 2023: l'Agenzia delle Entrate definisce modalità e termini per i contribuenti che rinnovano il concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027.
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, vengono stabilite le modalità di comunicazione dell'opzione e di versamento delle imposte sostitutive per accedere al ravvedimento speciale previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
La misura consente ai contribuenti in possesso dei requisiti di regolarizzare una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023 mediante il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.
L'adesione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, attraverso il versamento con modello F24 dell'unica rata o della prima rata delle imposte dovute.
Il provvedimento chiarisce inoltre un aspetto fondamentale: il ravvedimento è riservato esclusivamente a chi ha aderito al CPB 2024-2025 e rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027. Restano quindi esclusi i contribuenti che entrano nel concordato per la prima volta nel nuovo biennio.
Vediamo nel dettaglio chi può accedere alla misura, come esercitare l'opzione e quali scadenze rispettare.
Chi può aderire al ravvedimento speciale 2020-2023?
Possono beneficiare del ravvedimento speciale i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e rinnovano, entro i termini di legge, l'adesione al CPB 2026-2027.
In particolare, per le annualità interessate dal ravvedimento, i contribuenti devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- aver applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- aver dichiarato una causa di esclusione dagli ISA collegata all'emergenza COVID-19, secondo le disposizioni richiamate dal provvedimento;
- aver dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del DL n. 50/2017;
- aver dichiarato una causa di esclusione dagli ISA per lo svolgimento di due o più attività d'impresa non comprese nello stesso indice, quando i ricavi delle attività non considerate dall'ISA prevalente superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Attenzione: chi aderisce al concordato preventivo biennale per la prima volta nel 2026-2027 non può accedere al ravvedimento per le annualità precedenti.
Il punto 4.2 del provvedimento precisa che l'eventuale versamento effettuato da tali contribuenti non produce effetti ai fini dell'opzione.
Come aderire al ravvedimento speciale: il modello F24
L'adesione al ravvedimento speciale avviene mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, senza necessità di trasmettere una distinta comunicazione di opzione.
Secondo quanto stabilito dal punto 3.1 del provvedimento, l'opzione è esercitata separatamente per ciascuna annualità interessata.
Nel modello F24 devono essere indicati:
- l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento, nel campo "Anno di riferimento";
- il numero complessivo delle rate prescelte;
- gli specifici codici tributo, che saranno istituiti con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
In caso di rateazione, occorre inoltre indicare il numero della rata in pagamento e il numero totale delle rate.
L'adesione deve riguardare le imposte sostitutive previste dalla disciplina, comprese quelle relative all'IRAP, ove dovute.
Ravvedimento speciale CPB: quali sono le scadenze?
Il provvedimento n. 296141/2026 stabilisce che il versamento in unica soluzione oppure della prima rata deve essere effettuato dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.
È consentito il pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
| Adempimento | Termine o modalità |
|---|---|
| Inizio versamenti | 1° gennaio 2027 |
| Termine per la prima o unica rata | 15 marzo 2027 |
| Numero massimo di rate | 10 rate mensili |
| Interessi sulle rate | Tasso legale dal 16 marzo 2027 |
| Modalità di pagamento | Modello F24 |
Il punto 3.3 contiene una precisazione importante: in caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il versamento di tutte le rate.
Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima, se effettuato entro la scadenza della rata seguente, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Società di persone e società trasparenti: come funziona l'opzione?
Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e per le società che applicano il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, il provvedimento detta specifiche modalità di esercizio dell'opzione.
In particolare, devono essere presentati tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute:
- dalla società o associazione, per l'imposta sostitutiva dell'IRAP;
- dai soci o associati, per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali.
Il versamento di queste ultime imposte può essere effettuato anche dalla società o associazione in luogo dei soci, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026.
L'opzione risulta esercitata soltanto con la presentazione di tutti gli F24 relativi al versamento complessivo della prima o unica rata dovuta.
Un'ulteriore precisazione riguarda i contribuenti che, nella stessa annualità, hanno conseguito sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo: in questo caso il ravvedimento è ammesso solo se l'opzione viene esercitata per entrambe le categorie reddituali.
Quando il ravvedimento speciale non si perfeziona?
Il punto 3.4 del provvedimento individua alcune situazioni che impediscono il perfezionamento del ravvedimento.
In particolare, il regime non si perfeziona quando il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive viene effettuato dopo la notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000;
- atti di recupero di crediti inesistenti.
Occorre quindi verificare l'eventuale presenza di tali atti prima di effettuare il pagamento.
Dove trovare i dati per calcolare le imposte sostitutive?
Per agevolare i contribuenti interessati, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ciascuna annualità, gli elementi e le informazioni in proprio possesso utili alla determinazione delle imposte sostitutive.
I dati saranno consultabili, quando disponibili, nel cassetto fiscale, direttamente dal contribuente oppure tramite gli intermediari delegati.
Il calcolo della base imponibile deve essere effettuato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate, anche ai fini ISA, alla data del 12 agosto 2026, individuata dal provvedimento come data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026.
L'Allegato 1 al provvedimento individua i campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione degli importi da versare.
Nelle motivazioni l'Agenzia precisa inoltre che gli elementi informativi non sono predisposti per i soggetti che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2025-2026.
Cosa devono fare i contribuenti interessati?
Alla luce delle disposizioni del provvedimento n. 296141/2026, i contribuenti che intendono accedere al ravvedimento speciale devono innanzitutto verificare di aver aderito al CPB 2024-2025 e di averne rinnovato l'adesione per il biennio 2026-2027.
Occorre quindi individuare le annualità dal 2020 al 2023 per le quali esercitare l'opzione, verificare i dati fiscali rilevanti, determinare le imposte sostitutive dovute e scegliere se versare in un'unica soluzione oppure in forma rateale.
La data da ricordare è il 15 marzo 2027, termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento dell'unica rata o della prima rata tramite modello F24.
Riferimento normativo: Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore n. 296141 del 23 ottobre 2026, attuativo dell'articolo 29, comma 18, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.