Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo

10 Ottobre 2025 in Notizie Fiscali

Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.

L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.

L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».

Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione. 

Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll

Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.

Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.

In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.

Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.

Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.

Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:

  • la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
  • si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
  • la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.

Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.

Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:

  • Non è dovutoil bollo quando:
    • l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
    • non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
    • l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
  •  È dovutoil bollo quando:
    • l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
    • l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
    • la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.

In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.