La campagna bilancio 2026 deve ancora entrare nel vivo e si attende per marzo la pubblicazione della Guida di Unioncamere che al momento è ferma all'anno scorso: Guida sul deposito 2025.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci. Attendiamo quella aggiornata, ma nel frattempo riepiloghiamo le regole generali da conoscere.
Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:
- Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
- Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
- Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
- Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:
- Bilancio Consolidato della società controllante;
- Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
- Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.
Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono le seguenti:
- la scadenza 2026 per il deposito del bilancio 2025 è il 30 maggio 2026 (se approvato entro il 30 aprile);
- entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.
Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
| Bilancio 2025 | Termine ordinario | Approvazione a 180 giorni |
| Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione | 30 marzo | 29 maggio |
| Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione | 30 marzo | 29 maggio |
| Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori | 15 aprile | 15 giugno |
| Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale | 15 aprile | 15 giugno |
| Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea | 30 aprile | 29 giugno |
|
Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese |
30 maggio | 29 luglio |
Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Il deposito avviene in via telematica tramite la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio e a tal fine è necessario:
- redigere il bilancio in formato XBRL e firmarlo digitalmente;
- allegare la documentazione prevista;
- trasmettere la pratica tramite il sistema DIRE o tramite un professionista incaricato.
La pratica di deposito deve contenere:
- bilancio d’esercizio approvato;
- nota integrativa;
- eventuali relazioni sulla gestione e del revisore/collegio sindacale;
- verbale dell’assemblea di approvazione;
- dichiarazione di conformità (se trasmesso da un professionista);
- elenco soci (per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi).
Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”