Controlli automatici 36-bis: nuovi codici tributo per F24 e F24 EP

6 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento, tramite modello F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme richieste a seguito delle comunicazioni derivanti dai controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973.     

I nuovi codici servono, in particolare, nei casi in cui il destinatario della comunicazione non intenda pagare l’intero importo indicato nell’F24 precompilato allegato all’avviso, ma voglia procedere al versamento di una sola quota delle somme richieste. 

La Risoluzione riporta inoltre, per agevolare i contribuenti, i corrispondenti codici già utilizzati per i versamenti spontanei con tabella di riepilogo.

Nuovi codici per l’imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri

Una parte consistente dei nuovi codici riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024.

Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I, 995I e 996I, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. 

Per le somme dovute in Sicilia e versate fuori regione sono previsti i codici 997I, 998I e 999I. 

La Risoluzione introduce inoltre specifici codici per i versamenti riferiti alla Sardegna, ossia 900L, 901L e 902L, e alla Valle d’Aosta, con i codici 903L, 904L e 905L, sempre distinti tra imposta, interessi e sanzioni.     

Per l’ipotesi inversa, cioè l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dalla regione in cui è stato effettuato il pagamento, i codici sono 906L, 907L e 908L.  

Start-up, imposte minime e contributo straordinario

Tra le altre fattispecie interessate figurano il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, per il quale vengono istituiti i codici 909L, 910L e 911L.     

La Risoluzione interviene anche sulle imposte collegate alla disciplina della tassazione minima. 

In particolare, per l’imposta minima integrativa sono previsti i codici 912L, 913L e 914L; per l’imposta minima suppletiva i codici 915L, 916L e 917L; per l’imposta minima nazionale i codici 918L, 919L e 920L. 

Anche in questi casi i tre codici distinguono, rispettivamente, imposta, interessi e sanzioni.  

Per il contributo straordinario sulla riserva previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 199/2025 vengono invece istituiti i codici 921L, 922L e 923L.   

I codici per il modello F24 Enti pubblici

La Risoluzione individua inoltre nuovi codici destinati all’F24 EP. Per l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri sono istituiti i codici 924L, 925L e 926L.  

Per le somme dovute in Valle d’Aosta e versate fuori regione vengono invece previsti i codici 927L, 928L e 929L, mentre per l’imposta sostitutiva relativa alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione sono istituiti i codici 930L, 931L e 932L.   

Come compilare F24 e F24 EP

Nel modello F24 ordinario, i nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”. Devono essere compilati anche il codice atto e l’anno di riferimento, in formato “AAAA”, desumibili dalla comunicazione ricevuta.     RIS_n_35_del_01_10_2026

Per il modello F24 EP, il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati, rispettivamente, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nella comunicazione.