L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risposta n. 148/2026, le condizioni per l'esenzione fiscale sugli interessi dei buoni fruttiferi postali per chi vive all'estero — e cosa fare se, nel frattempo, si è cambiato Paese di residenza. In fondo trovi la checklist PDF scaricabile con tutti i passaggi operativi.
Interessi buoni fruttiferi: tassazione per i residenti all’estero
Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali sono normalmente tassati con imposta sostitutiva del 12,5%, anche quando il titolare non risiede più in Italia.
Ma se il beneficiario risiede in modo continuativo in un Paese incluso nella white list, dall'emissione del titolo fino all'incasso, l'imposta sostitutiva non è dovuta.
Lo conferma la Risposta a interpello n. 148/2026 dell'Agenzia delle Entrate, relativa a un cittadino italiano trasferitosi prima in Germania e poi in Svizzera, titolare di buoni emessi nel 2014 e in scadenza nel 2026.
Interessi buoni fruttiferi, la regola generale: imposta sostitutiva al 12,5%, salvo esenzione
Gli interessi e gli altri proventi dei buoni postali fruttiferi, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, scontano l'imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi del D.Lgs. 239/1996.
L'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto prevede però un regime di esenzione per i soggetti non residenti che vivono in Stati o territori inclusi nella white list del D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni.
La Svizzera vi è entrata con il D.M. 9 agosto 2016 (G.U. n. 195/2016).
L'esenzione non scatta per il solo fatto di risiedere oggi in un Paese white list, serve che la residenza in un Paese incluso nella lista non sia mai venuta meno durante tutto il periodo di possesso del titolo, dall'emissione fino all'incasso.
Se in quell'arco di tempo il beneficiario ha vissuto anche in un Paese non incluso nella white list, anche solo per un periodo, il diritto all'esenzione decade per l'intero rapporto.
Il caso esaminato: due residenze, sempre in Paesi white list
Nell'interpello, l'istante ha dichiarato di essere stato residente in Germania dal 2014 (anno di emissione dei buoni) al 2019, e in Svizzera dal 2019 a oggi.
Poiché la Germania è sempre stata in white list e la Svizzera vi è entrata nel 2016, quindi prima del trasferimento in territorio elvetico, l'Agenzia ha ritenuto soddisfatta la condizione di continuità.
L'Agenzia ha precisato che la verifica della residenza effettiva esula dall'istituto dell'interpello e resta di competenza degli uffici in sede di accertamento (richiamando la circolare n. 9/E del 2016).
Oltre alla continuità della residenza, l'esenzione richiede altri due requisiti spesso trascurati:
- il deposito, diretto o indiretto, dei buoni presso Poste Italiane S.p.A. o un intermediario abilitato (art. 5, D.M. 511/1998);
- l'acquisizione, da parte di Poste Italiane, dell'attestazione di residenza (o dell'autocertificazione) prima della riscossione, o comunque prima di qualunque mutamento delle condizioni di esenzione.
Senza questi due elementi, anche una residenza formalmente ininterrotta in Paesi white list non basta a evitare l'imposta.
Interessi buoni fruttiferi: l’attestazione per Poste
Per beneficiare dell'esenzione, Poste Italiane deve acquisire uno dei seguenti documenti:
- l'attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, che confermi la permanenza in un Paese white list per tutto il periodo di possesso;
- in alternativa, un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario (o da un suo rappresentante legale), secondo lo schema approvato con D.M. 12 dicembre 2001.
Se durante il possesso del titolo si è cambiato Paese di residenza — come nel caso esaminato — la documentazione va prodotta per ciascuno dei Paesi in cui si è risieduto. Entrambi i documenti possono essere acquisiti anche al momento del pagamento degli interessi, purché attestino espressamente la continuità del requisito lungo tutto il periodo (come confermato anche dalla Risposta n. 647/2021).
Se alla riscossione Poste Italiane non dispone dell'attestazione o dell'autocertificazione, l'imposta sostitutiva del 12,5% viene trattenuta. Per l'eventuale rimborso da doppia imposizione, il contribuente deve poi rivolgersi all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, con tempi e oneri che la documentazione preventiva permette di evitare del tutto.
Scarica la checklist PDF per l'esenzione sui buoni postali dei non residenti
Buoni fruttiferi e domande frequenti sulla tassazione
L'esenzione vale anche per i conti correnti postali? No: gli interessi da depositi e conti correnti bancari e postali sono esclusi a monte dall'articolo 23 del TUIR, indipendentemente dalla residenza del titolare.
Cosa succede se si passa da un Paese white list a uno che non lo è? L'esenzione decade per l'intero periodo di possesso, salvo che l'uscita dalla white list avvenga dopo che Poste Italiane ha già acquisito l'attestazione.
L'Agenzia delle Entrate verifica la residenza dichiarata in sede di interpello? No: la risposta si basa sulle dichiarazioni del contribuente; il controllo sostanziale resta possibile solo in sede di accertamento.