Scadenza del 16 Giugno 2021

IMU 2021 – Versamento primo acconto

16 Giugno 2021 in Scadenze

Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell’IMU 2021, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF tramite:

  • Modello F24
  • Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane
  • la piattaforma PagoPA.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 

La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per i proprietari di immobili nei quali si svolgono attività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi. 

Esenti anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. 

Condizione indispensabile per l'agevolazione per le attività turistiche e di intrattenimento è la gestione diretta da parte del soggetto tenuto al pagamento.

Non più dovuta la prima rata IMU per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto Sostegni 1 (di cui all’articolo 1, commi 1-4 D.L. n. 41/2021), si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo, che qui riepiloghiamo brevemente:

  • soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 del TUIR), 
  • nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019,
  • con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.