Scadenza del 30 Novembre 2017

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE – Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva

30 Novembre 2017 in Scadenze

SOGGETTI: Società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili – diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che entro il 30 settembre 2017 si sono trasformate in società semplici.
ADEMPIMENTO:
Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
MODALITA':
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:

  • 1836 – Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208