Scadenza del 20 Agosto 2020

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 – Versamenti (per i soggetti che beneficiano della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)

20 Agosto 2020 in Scadenze

I contribuenti che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 (previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020), ovvero i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario:

  • i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
  • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
  • i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Coloro che invece si sono avvalsi del differimento e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020, devono versare la 2° rata delle imposte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo IRPEF / IRES / IVA 2019 
  • acconto 2020 IRPEF / IRES
  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Diritto CCIAA.

Per quanto riguarda l’IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.