Termini presentazione integrativa IVA: quando non è possibile differirli

13 Giugno 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 328 del 9 giugno 2022 viene fornito un chiarimento sulla possibilità di variare la propria scelta rispetto al rimborso del credito IVA in un caso in cui il contribuente ha tardato a consegnare la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio e i termini per la integrativa IVA sono scaduti.  

Il contribuente chiede se è possibile un differimento degli stessi.

Le Entrate specificano che il "differimento" dei termini contemplato dal comma 3 dell'articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.  

Termini presentazione integrativa IVA: quando non è possibile differirli

L'istante è un contribuente che ha maturato un credito Iva nell’anno d’imposta 2013, chiesto a rimborso con la dichiarazione Iva 2014. 

A fronte della richiesta di documentazione integrativa presentata dalle Entrate nel 2016, il contribuente risponde solo nel 2020 e quindi in ritardo.

Nel frattempo quest’ultimo matura l’intenzione di variare la scelta del rimborso per esercitare la detrazione/compensazione del credito, e chiede se è ancora nei termini per farlo.

L'agenzia ricorda che l'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, attualmente in vigore, così introducendo una disciplina "ad hoc" della dichiarazione integrativa ai fini IVA. 

La norma stabilisce che «le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare […] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA, distinta ed autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell'IRAP (anch'essa modificata dal medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016), equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente. 

Con il documento di prassi n 230/2020 viene ricordato che si consente di «modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione) […]: 

  • sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 
  • presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 
  • indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa »

L'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel disciplinare il «Termine per accertamenti» ai fini IVA, stabilisce: 

  • al comma 1, che «Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione»
  • al comma 3, che «Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna» 

L'agenzia ritiene che il rinvio ai «termini stabiliti dall'articolo 57 ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini IVA, non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57 per le seguenti motivazioni:

  • per finalità di coerenza ed organicità del sistema vi è l'esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l'originario rinvio – ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", anche per l'IVA oltre che per le imposte sui redditi e dell'IRAP – ai termini di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non contemplava alcuna forma di "differimento" ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA;
  • l'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", con l'introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini IVA, non altera la natura dell'istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all'atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall'azione accertatrice dell'Ufficio impositore.

L'agenzia spiega che Il "differimento" contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento. 

Trattasi secondo l'Agenzia di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Resta fermo che, in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, nell'ipotesi in cui il rimborso fosse denegato per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con contestuale riconoscimento della spettanza del credito, ne sarebbe ammessa la «detrazione, successivamente alla notificazione» del provvedimento di diniego, «in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale»

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