Sugar tax: pubblicato in GU n 125 del 27 maggio il decreto attuativo

1 Giugno 2021 in Notizie Fiscali

Con Decreto MEF del 12 maggio pubblicato in GU n 125  del 27 maggio vengono definite le modalità attuative della imposta nota come sugar tax.

Chi paga la sugar tax

  • Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di  produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano  la rivendita, obbligato al pagamento del  tributo è lo stesso fabbricante 
  • qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di  un  soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio  dello  Stato ovvero a  ditte nazionali esercenti il commercio  che  ne effettuano la  rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente
  • Per  le  bevande  edulcorate  provenienti  da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento  del  tributo e' l'acquirente, che  riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate
  • Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva  nel   territorio dello  Stato delle medesime bevande.

A quanto ammonta la sugar tax e i casi di esonero

La legge n 160/2019 ossia la legge di bilancio 2020 aveva previsto e disciplinato una imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate:

  • nella misura del 10 euro per ettolitro nel caso dei prodotti finiti 
  • di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione

I casi di esonero:

Il  tributo  non è dovuto  sulle  bevande  edulcorate cedute direttamente dal  fabbricante per il  consumo in altri  Paesi dell'Unione  europea  ovvero   dal  medesimo  soggetto   esportate.  

Il tributo non è altresì dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o  non  residente nel territorio nazionale, in  possesso di codice   identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il  consumo  in  altri  Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.

Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente:

  • ad  un  quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi  per  litro, 
  • per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, 
  • per i  prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di  acqua  o  altri liquidi.

Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantita' di ciascun edulcorante equivalenti  ad un grammo  di  saccarosio,  cosi' come  indicate nella tabella degli edulcoranti.

In decreto inoltre disciplina anche:

  • gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
  • le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
  • le regole di accertamento e liquidazione dell’imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
  • i casi di non applicazione e di esenzione;
  • le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.

Ricordiamo infine che la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alla sugar tax e in particolare:

  • ha previsto la proroga al 1 gennaio 2022 della decorrenza dell’imposta
  • ha definito il soggetto obbligato al pagamento
  • ha aggiunto tra gli obbligati anche il soggetto residente e non residente nel territorio dello stato per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento
  • ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative prevendendo una generale riduzione

Riepilogo delle novità sulle sanzioni:

NUOVA SANZIONE SANZIONE MINIMA
mancato pagamento

Dal doppio al quintuplo

dell’imposta evasa

250 euro (attualmente 500 euro) 
ritardato pagamento 25% (attualmente 30%) 150 euro (attualmente 250 euro)
tardiva presentazione e ogni altra violazione da 250 euro a 2.500 euro
250 euro (attualmente da 500 a 5.000) 

Allegati: