IVA 4% per auto disabile: un caso di disabile disoccupato a carico di genitore disoccupato

14 Maggio 2021 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 335 dell'11 maggio 2021 le Entrate rispondono ad un quesito sull'applicabilità dell'IVA agevolata nella cessione di auto per disabili.

In particolare si chiarisce che ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4%, il disabile minorenne senza reddito si considera fiscalmente a carico del padre anche se quest'ultimo è disoccupato al momento dell'acquisto dell'autovettura (la CU 2020 di tale soggetto è relativa ad un solo mese lavorato nel 2019, e riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%). In tali casi, sarà necessario produrre:

  • il certificato attestante la condizione di disabilità
  • una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il soggetto disabile, sarà intestatario del veicolo.

In alternativa, sarà possibile produrre un'autocertificazione attestante che il soggetto beneficiario dell'agevolazione è a carico del familiare.

L'istante richiede chiarimenti in merito alla potenziale vendita di un'autovettura con IVA agevolata al 4%. 

La società riferisce che l'autovettura dovrebbe essere venduta ad un minore disabile, titolare di reddito "inferiore ai limiti di legge", in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare. Il padre del minore attualmente è disoccupato. La propria certificazione unica 2020 è relativa ad un solo mese lavorato nell'anno 2019, in particolare dal 28/02/2019 al 29/03/2019, e riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%. 

Si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla cessione di un'autovettura:

  • il soggetto disabile minorenne, privo di reddito, può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto (nel caso specifico, il padre) privo di reddito. 
  • quale documento tale circostanza possa essere dimostrata e se, in alternativa, sia possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore.

L'Agenzia ricorda che l'articolo 1 delle legge 9 aprile 1986, n. 97 ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. 

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. 

Il beneficiario, per ottenere l'applicazione dell'IVA ridotta, deve produrre al cedente, all'atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all'agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato. 

Il beneficio, infatti, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data dell'acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, salvo i casi in cui l'autoveicolo acquistato o importato con l'aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato. 

Con riferimento al caso prospettato dall'istante si ritiene che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relative all'acquisto di una autovettura con aliquota agevolata da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico. 

L'istante riferisce, infatti, che il minore disabile è fiscalmente a carico del papà, così come risulta dalla certificazione unica 2020 che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

La Risoluzione n. 6 del 2006 precisa che "Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4000 dal 2009) oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l'intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46,comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini IVA, va altresì presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione".

Infine, in merito al quesito relativo alla possibilità di intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore, occorre fare riferimento sia alla citata Risoluzione n 6 del 2006 che alla Risoluzione n. 4 del 2007 in cui è stato chiarito che "Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico".

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