Indebita percezione di fondo perduto Decreto Sostegni

9 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 581 dell'8 settembre si chiarisce cosa fare per indebita percezione del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (ex art 1 DL41/2021)

In particolare, l'agenzia replica che, nel caso di specie, supponendo che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, in applicazione dell'articolo 10 dello statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

L'istante in data 21 aprile 2021 ha presentato, in via telematica, la richiesta a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto sostegni ed  è stata accolta il 27 aprile 2021 con relativo accredito. 

In data 14 maggio 2021 è stata pubblicata la circolare n. 5/E dove è stato chiarito che il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019.

L'istante intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.

Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da "COVID-19", l'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto sostegni" convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1.

L'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 

Al riguardo, il comma 12 del citato articolo 25 dispone che, "(…) Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti.."

Con la circolare n. 25/E del 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 in cui non si applicano le sanzioni, è stato chiarito che, "Le sanzioni NON sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

Viene anche aggiungo che non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

Concludendo, nella ipotesi quindi che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, si è dell'avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

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