Fondo perduto: come calcolare il calo del fatturato in caso di cessione del ramo aziendale

2 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato nel caso di cessione del ramo di azienda in gestione.

In particolare, essa specifica che:

  1. sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi 
  2. sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato,

occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento.

L'istante è titolare di una ditta individuale che esercita l'attività di ristorazione con codici ATECO 56.10.11 e 55.20.51, avviata nel 2006 e gestita direttamente fino al 2018, data in cui ha ceduto il ramo d'azienda in gestione ad altra società. 

Nel 2019, ha risolto il predetto contratto ex art. 1456 c.c., registrandone la risoluzione, la società locataria non ha riconosciuto detta risoluzione, costringendo l'istante ad avviare un procedimento giudiziario al termine del quale il Tribunale ha intimato nel 2020 la riconsegna dell'azienda avvenuta con ritardo a causa del covid.

L'istante intende fruire dei contributi di cui al c.d. "Decreto Sostegni", che prevede tra i requisiti la diminuzione del 30% del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019 e chiede se, per accedere al predetto beneficio, deve considerarsi la continuità aziendale con l'attività svolta dall'affittuario nel 2019 oppure se, nello specifico caso, il riscontro debba essere effettuato con l'anno 2017, ultimo anno nel quale la richiedente ha direttamente svolto per l'intero anno solare l'attività. 

Con risposta a interpello n 445 del 24 giugno 2021 le Entrate chiariscono che con la circolare n. 15 del 2020 è stato specificato, al punto 2.1, che «In relazione ai soggetti 'aventi causa' di un'operazione di riorganizzazione aziendale…si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento... Nel caso della fusione e della scissione si verifica, infatti, il subentro in regime di continuità…nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate (o fuse) o scisse». 

Inoltre, con la circolare n. 22 del 2020, al punto 4.5, è stato precisato che, nel caso di subentro in un contratto di affitto di azienda avvenuto nel corso del 2019, « Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, nel rispetto della ratio legis del contributo qui in esame, nell'ipotesi di subentro in un contratto di affitto d'azienda occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato» e al successivo punto 5.1 che

 «…in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. 

Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l'azienda…sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda..

.Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento... ». 

Le entrate pertanto, sulla base di quanto detto, non condividono la tesi sostenuta dall'istante ritenendo che egli:

  • deve determinare la soglia di accesso al contributo includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto per il periodo d'imposta 2019; 
  • per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai periodi di riferimento, considerando anche il fatturato relativo all'azienda concessa in affitto. 
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