Etichettatura imballaggi: slittano al 31.12 i relativi obblighi

28 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

L'articolo 11, comma 1, del Decreto Milleproroghe come modificato dalla Camera dei deputati, e approvato al Senato, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022. 

Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 

Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato fissato a novanta giorni il termine per l'emanazione di tale decreto. 

Il citato comma 5 dell'art. 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. 

È altresì sospeso l'obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.

Si fa presente, infine, che l'articolo 261 del codice dell'ambiente, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. 

A decorrere dal 14 gennaio 2022, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 196 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente"). 

Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori e, se del caso, degli utilizzatori obbligati. 

Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dall'art. 15, comma 6, del citato decreto-legge n. 183 del 2020, sospensione ora prorogata dalla norma in esame, non appare chiarito il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ai profili sanzionatori.