Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023

1 Dicembre 2022 in Notizie Fiscali

Oggi i redditi realizzati dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute non hanno una disciplina fiscale.

La prassi, in risposta all’esigenza di portare a tassazione la fattispecie, nel silenzio del Legislatore, ha assimilato la detenzione di criptovalute alla detenzione di valute estere.

Questo inquadramento fiscale è stato molto criticato dalla dottrina in relazione all’opportunità di assimilare valori basati su blockchain a valute fiat.

Una Proposta di legge contenente una trattazione organica della materia era giunta in Senato, ma la precedente legislatura è terminata prima che questa potesse approdare a qualcosa di concreto.

Così oggi il Legislatore, con la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza, agli articoli che vanno da 30 a 34, propone una disciplina organica della materia, che ripropone alcune delle ipotesi avanzate dalla Proposta di legge decaduta, tenendo presente l’esigenza di ricondurre in questo contesto reddituale anche quelle fattispecie, basate sulla blockchain, che sono fuori dal limitato perimetro delle valute virtuali.

Con altre parole, il Legislatore supera la limitata interpretazione della prassi che assimila le valute virtuali alle valute estere e crea una nuova fattispecie reddituale denominata cripto-attività, seguendo la pista tracciata dall’Unione Europea in questa direzione.

Schematizzando per semplicità, la Legge di bilancio 2023 dedica alle imposte dirette e indirette derivanti da cripto-attività gli articoli numero 30, 31 e 34.

L’articolo 30 è dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche.

Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività; nello specifico:

  • tali plusvalenze e proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di euro 2.000 (importo che potrebbe essere modificato durante l’iter di approvazione) nel periodo di imposta, cifra al di sotto della quale non assumono rilevanza fiscale;
  • non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni”.

Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito, la Legge di bilancio 2023 integra l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10, con il quale si stabilisce che:

  • le plusvalenze realizzate sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto;
  • nel periodo di imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze;
  • nel caso in cui le minusvalenze siano di importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi; anche per questo punto la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di euro 2.000, sempre da confermare;
  • in caso di acquisto per successionesi assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;
  • in caso di acquisto per donazione, il costo è quello assunto per il donante.
  • Il costo o il valore d’acquisto deve essere documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero;
  • a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.

L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, che tratta della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires. 

Integrando il già citato articolo 110 con il nuovo comma 3bis, ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”; con relative conseguenze in tema di Irap.

Infine l’articolo 34 della Legge di bilancio 2023, disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica una imposta di bollo pari al 2 per mille.