Credito locazioni 2021: previsto in misura ridotta per il commercio al dettaglio

20 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

Il decreto sostegni bis in fase di conversione prevede novità in merito al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. 

Nell’art 4 del DL 73/2021 si prevede l'inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater estendendo il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:

  • con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, 
  • in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, 
  • a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente, 
  • specificando che il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal l° gennaio 2019. 

Attenzione va prestata al fatto che per tali imprese il credito spetta rispettivamente, nelle misura del 40% e del 20%

Si precisa inoltre che le disposizioni dell’articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID·19”.

Ricordiamo che l’art. 4 del decreto sostegni bis, decreto legge 25 maggio 2021 n.73 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale 123 dello stesso giorno, proroga al 31 luglio il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore:

  1. delle imprese turistico-ricettive, 
  2. agenzie di viaggio e tour operator 
  3. dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Inoltre si riconosce agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. 

Originariamente la bozza del decreto prevedeva il limite dei ricavi/compensi pari a 10 milioni di euro, tuttavia, il testo definitivo pubblicato in G.U., ha porta tale soglia a 15 milioni di euro.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:

per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali

  • del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  • del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Per tutti  gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura

  • del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  • del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. 

Infine, è bene precisare inoltre che con faq pubblicata sul proprio sito internet le Entrate hanno chiarito  che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.