Credito imposta beni strumentali: utilizzo oltre il terzo anno

30 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

Con Circolare n 9/E del 23 luglio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al credito di imposta sui beni strumentali nuovi

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Tra i chiarimenti forniti dalla agenzia con la corposa circolare si analizza un quesito che riguarda l'utilizzo oltre il terzo anno del suddetto credito.

In particolare si domanda se, anche alla luce della risposta fornita in occasione di Telefisco 2021, si possibile:

  • continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione 
  • o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione. 

Il contribuente che propone il quesito riporta il suo caso concreto:

  • credito di imposta 3.000 euro, 
  • anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene 
  • utilizzo del credito nell’anno N per una somma pari a 800 euro, 
  • nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 euro (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N),
  • nell’anno N+2 utilizzo per 700 euro. 

Egli chiede se nell’anno N+4 potrà utilizzare la somma restante pari a 300 euro. 

L'agenzia chiarisce che ai sensi del primo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. 

La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, e non già, spiega l'agenzia, di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. 

Pertanto, chiariscono le Entrate, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. 

Concludendo, rispetto proprio al caso di specie, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 euro a partire dall’anno N+4.